U.D.E.P.E. CATANIA

Detenzione Domiciliare speciale

Detenzione domiciliare speciale (art. 47-ter e ss. della Legge 354/1975 e s.m.i.): tale beneficio è concesso alle condannate madri di prole di età inferiore ai dieci anni e consente di espiare la pena nella propria abitazione o altro luogo privato o in luogo di cura, assistenza e accoglienza. La finalità è quella di consentire alla donna di provvedere alla cura e assistenza dei figli. La pena 41 inflitta o residua non deve superare gli anni quattro. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa anche al padre detenuto qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere i figli. L‟U.E.P.E. ha il compito di svolgere l‟indagine socio-familiare per raccogliere gli elementi utili da fornire al tribunale o all‟istituto di pena al fine della concessione della misura. Se il tribunale valuta di concedere la detenzione domiciliare speciale, l‟U.E.P.E. avrà compiti di controllo sulla condotta del genitore aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia, le risorse territoriali e gli ambienti di vita, riferendo periodicamente al magistrato di sorveglianza circa l‟andamento della misura. Particolare rilevanza assumerà anche il supporto nell‟esercizio della responsabilità genitoriale.